Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia. A tali fini, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono e attuano iniziative e interventi finalizzati alla tutela del nascituro, del neonato e del minore.
      2. In particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e delle proprie competenze, attuano iniziative e interventi volti alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità genitoriali, attraverso il sostegno alle gestanti sole, ai nuclei familiari monoparentali con figli minori e ai nuclei familiari con figli minori nei quali entrambi i genitori sono minori.